Art. 4.
(Legittimazione ad intervenire).

      1. Nelle cause di cui all'articolo 2 della presente legge possono spiegare intervento, al fine di supportare la domanda, ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile:

          a) le associazioni previste dall'articolo 139 del codice del consumo, di cui al

 

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decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

          b) gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea e inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

          c) i comitati e le associazioni che tutelano gli interessi di una classe.